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Sez. L, Sentenza n. 1976 del 24/02/1987 (Rv. 451272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla comunicazione dell'atto di licenziamento - ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione - la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. - la quale opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione allo indirizzo del destinatario - è superata ove questi provi di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza di tale dichiarazione per circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà (come una improvvisa e grave malattia) che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della dichiarazione stessa ed abbiano interrotto in modo assoluto il suo collegamento (anche telefonico od epistolare) con tale luogo. (V 450/85, mass n 438653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)