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Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 26/02/1990 (Rv. 465540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore alla lite, eseguita mediante consegna di un'unica copia, deve ritenersi giuridicamente inesistente, e non semplicemente affetta da nullità, in quanto, essendo arbitrario riconoscere ad essa utili effetti nei confronti di uno piuttosto che di un altro dei destinatari dell'atto, si verifica una incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione è diretta. In tale situazione non può disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi dello art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di alcuna delle parti gravate non costituitesi, mancando il presupposto stesso della valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno una di dette parti; e l'eventuale Costituzione di tutte costoro fa sorgere un rapporto processuale con effetti ex nunc, con la conseguenza che, se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione, non vale a rimuovere l'effetto della decadenza, già verificatasi ed a precludere l'inammissibilità dell'impugnazione. (Conf 6674/87, mass n 454892; (Conf 5230/87, mass n 453824; (Conf 1907/87, mass n 451272; (Conf 6331/85, mass n 443423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)