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Sez. 5, Sentenza n. 23787 del 24/11/2010 (Rv. 615701 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Utilizzo in compensazione di credito IRPEF per omettere il pagamento di acconto ILOR - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615701-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In materia tributaria, è legittimo l'utilizzo in compensazione di un credito Irpef al fine di omettere il versamento dell'acconto Ilor per l'anno 1996, sia perché e l'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (conv. nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), nel raffronto con le precedenti disposizioni che hanno nel tempo regolato la materia, dimostra la volontà del legislatore di ampliare l'ambito della compensazione, non riproducendo l'inciso, presente ad esempio nell'art. 4, comma 3, del d.l. 2 marzo 1989 n. 69 (conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154) "distintamente per ciascuna imposta", sia perché la compensazione tra crediti e debiti verso lo Stato deve essere considerato un principio immanente nel nostro ordinamento, anche prima della sua codificazione con l'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Decreto Legge 03/03/1989 num. 69 art. 4 com. 3, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)