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Sez. L, Sentenza n. 5806 del 10/03/2010 (Rv. 612171 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale dipendente del Ministero delle finanze - Riforma dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 - Istituzione delle Agenzie delle entrate - Qualità del datore di lavoro e legittimazione processuale - Discrimine temporale - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612171-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nell'ambito dell'ampia riforma dell'Amministrazione finanziaria, operata con il d.lgs. n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie delle entrate con personalità di diritto pubblico, la qualità di datore di lavoro è stata assunta dalle agenzie non già alla data del 1° gennaio 2001 (data prevista solo per il distacco del personale), ma solo con l'emanazione del d.P.R. n. 107 del 2001. Dette agenzie, in quanto distaccatarie, erano destinatarie della prestazione lavorativa dei dipendenti, che gestivano in regime di distacco, ed avevano pertanto un interesse qualificato ad intervenire in giudizio ex art. 105 cod. proc. civ. e, una volta divenute titolari del rapporto di lavoro a seguito del trasferimento del personale dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del citato decreto, erano legittimate a stare in giudizio ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 58, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 74, DPR 26/03/2001 num. 107 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)