Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007 (Rv. 599717 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Anche della sentenza - Necessità - Fattispecie relativa a contraddittoria indicazione del domicilio nell'atto introduttivo del giudizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Tutte le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice, ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norma che va interpretata nel senso che anche la sentenza conclusiva del processo può essere notificata presso la cancelleria di detto giudice. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la contraddittorietà dell'atto introduttivo del giudizio, nell'intestazione del quale l'attore risultava elettivamente domiciliato presso un avvocato che esercitava il proprio ufficio nel circondario di Ascoli Piceno, come indicato in alto nella prima pagina del ricorso per divorzio, mentre in calce all'atto vi era una delega al medesimo avvocato e l'elezione di domicilio del cliente presso lo studio di altro avvocato in Porto San Giorgio, ma ha reputato irrilevante tale contrasto, poiché il difensore non aveva comunque eletto domicilio nel luogo - comune di Fermo - in cui aveva sede l'autorità giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)