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Sez. L, Sentenza n. 13615 del 12/06/2006 (Rv. 590278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell'ufficio - Rilevanza - Fattispecie concernente notifica della sentenza, resa in controversia in materia di lavoro, eseguita presso la cancelleria del Tribunale e non già presso la cancelleria della sezione lavoro.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell'ufficio (principio affermato dalla S.C. in controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non già presso la cancelleria della sezione lavoro, nella specie del Tribunale di Trani. La S.C. ha ritenuto tale tesi priva di fondamento, in quanto basata sul presupposto che in Trani esistessero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e che tale distinzione avesse rilevanza esterna ai fini della notifica, ritenendo, peraltro, irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, del r.d. n. 37 del 1934, sul presupposto che il ricorrente non rimettesse in discussione la regola della notifica presso la cancelleria, ma solo l'individuazione dell'ufficio interno di cancelleria presso il quale eseguire la notifica)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)