Sez. 3, Sentenza n. 849 del 16/01/2007 (Rv. 594205 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere - Procuratore costituito esercitante il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Necessità - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice (ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37), senza che ne risultino violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)