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Sez. L, Sentenza n. 4055 del 20/06/1981 (Rv. 414715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA PER L'USO DI AUTOVETTURA PRIVATA E PER VITTO O ALLOGGIO - NATURA - RIMBORSI DI SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA PER L'USO DI AUTOVETTURA PRIVATA E PER VITTO O ALLOGGIO - NATURA - RIMBORSI DI SPESE - CONDIZIONI.*

Sia l'indennita per l'uso di autovettura privata, commisurata ai chilometri percorsi, sia quella per vitto o alloggio, costituita dal pagamento delle spese sostenute dietro presentazione dei relativi titoli fino ad un massimo prestabilito, costituiscono rimborsi di spese e non elementi retributivi - e non sono, pertanto, computabili ai fini della Determinazione dell'indennita di anzianita - quando la causa di esse sia collegabile ad un'anticipazione fatta dal lavoratore per conto del datore di lavoro, tenuto a rimborsarla, con esclusione di qualsiasi utilita marginale a vantaggio del lavoratore. (V 6528/79, mass n 403282; (V 3185/74, mass n 371680; (V 724/73, mass n 362924; (V 2385/66, mass n 324624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)