Sez. 3, Sentenza n. 1116 del 18/04/1973 (Rv. 363601 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - COLPA PRESUNTA DEL VETTORE - ANOMALIA DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - COLPA PRESUNTA DEL VETTORE - ANOMALIA DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
La nozione di anomalia del trasporto (come presupposto della pretesa risarcitoria da dimostrarsi da parte del viaggiatore) viene in rilievo soltanto nel trasporto ferroviario, mentre, negli altri tipi di trasporto, va intesa semplicemente come colpa del vettore, la cui esistenza e presunta e puo essere esclusa soltanto dalla prova (posta a carico del vettore stesso) che l'evento dannoso sia dovuto al fortuito, o al fatto di terzi (compreso lo stesso danneggiato) e che siano state comunque adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Conf 2452/66, mass n 324747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)