Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 14/04/1976 (Rv. 380011 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA - ANOMALIA DEL TRASPORTO - RILEVANZA - NEL SOLO TRASPORTO FERROVIARIO - ALTRI TIPI DI TRASPORTO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL VETTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA - ANOMALIA DEL TRASPORTO - RILEVANZA - NEL SOLO TRASPORTO FERROVIARIO - ALTRI TIPI DI TRASPORTO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL VETTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
La nozione di anomalia del trasporto, da dimostrarsi da parte del viaggiatore quale presupposto della responsabilita del vettore, viene in rilievo soltanto nel trasporto ferroviario, mentre negli altri tipi di trasporto sussiste soltanto la presunzione di colpa dello stesso vettore, posta dall'art 1681 cod civ, la quale puo essere vinta soltanto dalla prova che l'evento dannoso sia dovuto al caso fortuito, a forza maggiore o al fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, e che siano state comunque adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. (V 1649/75, mass n 375257; (V 3170/74, mass n 371662; (V 2660/71, mass n 353799; (V 2181/70, mass n 348332; (Conf 1116/73, mass n 363601; (Conf 2452/66, mass n 324747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)