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Sez. 2, Sentenza n. 3832 del 22/04/1994 (Rv. 486332 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Terrazze, lastrici solari, logge | Terrazza a livello con funzione di copertura dei piani sottostanti - Appartenenza non risultante dal titolo - Proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui si accede - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486332-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Terrazze, lastrici solari, logge

In tema di edifici in condominio, affinché una terrazza a livello, che esplichi anche funzioni di copertura dei piani sottostanti, possa ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui si accede alla terrazza stessa, ove tale appartenenza non risulti dal titolo, è necessario che essa faccia parte integrante da un punto di vista strutturale e funzionale del piano cui è annessa, di guisa che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)