Sez. L, Sentenza n. 5211 del 29/11/1977 (Rv. 388850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - MODALITA DEL PROVVEDIMENTO - TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI NELL'AMBITO AZIENDALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - MODALITA DEL PROVVEDIMENTO - TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI NELL'AMBITO AZIENDALE - CONDIZIONI.*
Il controllo demandato al giudice del merito in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, comporta anche quello sulla relativa procedura, al fine di accertare che le modalita del provvedimento si realizzino senza ledere gli interessi dei lavoratori nell'ambito aziendale. Dette modalita debbono ritenersi sostanzialmente rispettate se la motivazione del licenziamento collettivo, sebbene non comunicata formalmente, sia gia nota alle organizzazioni sindacali, se il numero dei lavoratori da licenziare sia collegato con nesso di causalita alla necessaria riduzione dei posti di lavoro e se il procedimento conciliativo preventivo abbia consentito la valutazione degli interessi, oggetto della tutela. (V 453/74, mass n 368176; (V 2496/72, mass n 359973).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)