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Sez. L, Sentenza n. 6066 del 15/10/1986 (Rv. 448389 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - PER COMUNANZA DI CAUSA O PER INDICAZIONE DI UN TERZO COME UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIONE - ORDINE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER L'INTERVENTO DEL TERZO IN TALI IPOTESI - AMMISSIBILITÀ - DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - PER COMUNANZA DI CAUSA O PER INDICAZIONE DI UN TERZO COME UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIONE - ORDINE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER L'INTERVENTO DEL TERZO IN TALI IPOTESI - AMMISSIBILITÀ - DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La norma dell'art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ha riferimento soltanto all'ipotesi del litisconsorzio necessario, e non si estende alle ipotesi di comunanza di causa o di mera indicazione di un terzo come unico legittimato passivo cui la causa interessa in via esclusiva. In tali ultime ipotesi, l'intervento del terzo può essere ordinato iussu iudicis soltanto dal giudice di primo grado, e non anche dal giudice di appello, e tale ordine è, in ogni caso, affidato al potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio è incensurabile in Cassazione. (V 1615/62, mass n 252588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)