Sez. 1, Sentenza n. 12184 del 12/11/1992 (Rv. 479494 - 01)
Enti pubblici - Soppressione ed estinzione | Crediti - Riconoscimento - Domanda - Presentazione al Ministero del Tesoro - Effetti - Azione giudiziaria contro il Ministero per l'accertamento del credito - Ammissibilità.
Enti pubblici - Soppressione ed estinzione
La domanda di riconoscimento di crediti presentata dall'interessato al Ministero del Tesoro a norma degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ha la funzione e lo scopo di accelerare la liquidazione di un credito certo ed esigibile secondo una procedura affine a quella di natura concorsuale e non vieta né interferisce nell'azione giudiziaria che il terzo esercita contro il Ministero per l'accertamento, sull'"an" e sul "quantum", di un proprio credito.
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)