Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 28/03/1997 (Rv. 503378 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Procedimento di liquidazione ex legge n. 1404 del 1956 - Verificazione del credito in sede amministrativa - Reiezione per tardività ex art. 8 - Contestazione in giudizio - Decadenza per decorso del termine ex art. 9 - Causale non di merito della reiezione in relazione al principio della facoltatività della procedura amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
Nel caso in cui, nell'agire in giudizio nei confronti del Ministero del Tesoro per far valere un proprio credito verso un ente pubblico soppresso sottoposto alla disciplina di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, l'interessato faccia riferimento alla istanza al riguardo proposta nella sede amministrativa, contestando ed impugnando il provvedimento con cui sia stato negato l'accoglimento della stessa per il ritenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 8 della legge indicata, è applicabile il termine di decadenza di trenta giorni posto dal successivo art. 9 per l'azione in giudizio contro i provvedimenti di rigetto, senza che possa assumere rilievo la specifica ragione non di merito del diniego di ammissione al passivo del credito dedotto, in correlazione con il principio secondo cui nelle liquidazioni regolate dalla legge n. 1404 del 1956 l'esperimento dell'azione giudiziaria non presuppone necessariamente il ricorso al procedimento amministrativo con i relativi limiti temporali. (Nella specie il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 8 e la relativa statuizione non era stata contestata in appello; la S.C. ha confermato la pronuncia di appello di inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza ex art. 9).
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)