Sez. 1, Sentenza n. 3475 del 12/04/1996 (Rv. 496984 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Liquidazione degli enti soppressi ex legge n. 1404 del 1956 - Proponibilità e proseguibilità delle domande giudiziali dei creditori - Principi relativi al fallimento ed alle altre procedure concorsuali - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 non interferiscono sulla proponibilità in sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli adempimenti in dette norme previsti si inseriscono in una procedura amministrativa finalizzata al sollecito soddisfacimento delle pendenze degli enti soppressi, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operatività di tali principi quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si apra la liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)