diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2028 del 24/07/1964 (Rv. 302925 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - RICUSAZIONE - ORDINANZA DECISORIA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302925-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - RICUSAZIONE - ORDINANZA DECISORIA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice (art. 53 cod.proc.civ.) non e ammesso il ricorso per Cassazione nemmeno a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto e da escludere in tale provvedimento ogni carattere decisorio, considerato che con esso viene regolata esclusivamente la composizione dell'organo giurisdizionale che deve giudicare la controversia nella quale e inserita l'istanza di ricusazione e che manca ogni contraddittorio, ne e applicabile al rito civile l'art. 68 cod.proc.pen. integrato dalla legge 18 giugno 1955 n. 517, il quale dichiara l'impugnabilita dell'ordinanza pronunziata sull'istanza di ricusazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)