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Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 26/03/1981 (Rv. 412443 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA EX ART 68 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412443-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA EX ART 68 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*

Avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice (art 53 cod proc civ) non e ammesso il ricorso per Cassazione nemmeno a norma dell'art 3 cost, trattandosi di provvedimento ordinatorio e strumentale, privo di natura decisoria, in quanto con esso viene regolata esclusivamente la composizione dell'organo giurisdizionale chiamato a dirimere la lite. Ne e applicabile al rito civile l'art 68 cod proc pen, integrato dalla legge 18 giugno 1955 n 517, il quale dichiara l'impugnabilita dell'ordinanza pronunziata sull'istanza di ricusazione, attesa l'organica diversita della disciplina dello istituto della ricusazione nei procedimenti civili e penali. (V 6102/79, mass n 402815; (V 483/79, mass n 396602; (Conf 2028/64, mass n 302925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)