Sez. L, Sentenza n. 997 del 23/01/2003 (Rv. 559917 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Sentenze della Corte cost. n. 5 del 2000 e n.127 del 2002 - Tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Esposizione per oltre dieci anni all'azione morbigena delle fibre di amianto - Esposizione in misura superiore ai valori di rischio previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991 - Necessità - Onere probatorio del lavoratore - Contenuto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992, siano non soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, più in generale, tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31, D.Lgs. n. 277 del 1991, essendo irrilevante che l'esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. L'accertamento dell'esistenza di una esposizione "qualificata" richiede che il giudice verifichi - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, computando in questo periodo anche le pause 'fisiologiché dell'attività (riposi, ferie, festività) rientranti nella normale evoluzione del rapporto di lavoro, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, esplicitata nella circolare INPS 13 dicembre 1995, n. 304, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1997 num. 257 art. 13 com. 8, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)