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Sez. L, Sentenza n. 8664 del 24/11/1987 (Rv. 456123 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RISOLUZIONE PER MOTIVI POLITICI O SINDACALI NEL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1948 AL 7 AGOSTO 1966 - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL BENEFICIO EX LEGGE N. 36 DEL 1974 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE SINGOLE GESTIONI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456123-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RISOLUZIONE PER MOTIVI POLITICI O SINDACALI NEL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1948 AL 7 AGOSTO 1966 - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL BENEFICIO EX LEGGE N. 36 DEL 1974 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE SINGOLE GESTIONI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Con riguardo allo speciale beneficio previsto dalla legge 15 febbraio 1974 n. 36 - che ha contemplato il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici o sindacali nel periodo dall'1 gennaio 1948 al 7 agosto 1966 - spetta alle singole gestioni previdenziali obbligate ad accreditare i contributi necessari per tale ricostruzione assicurativa la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal lavoratore il quale - allegando la sussistenza dei presupposti di fatto prescritti dalla legge citata - domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto, atteso che il rapporto giuridico sostanziale intercorre tra i lavoratori, che hanno diritto al beneficio, e le gestioni previdenziali, gravate dell'Obbligo corrispondente, a nulla rilevando che la decisione in Sede amministrativa sulla domanda di ammissione al beneficio sia demandata ad un apposito comitato nominato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ed, in seconda istanza, allo stesso ministro. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva del ministro del lavoro e della previdenza sociale sul presupposto che la legittimazione passiva spettasse all'INPS). (V 500/86, mass n 444096).*

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)