Sez. L, Sentenza n. 4580 del 12/07/1988 (Rv. 459485 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - DEDUZIONE DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS O DELL'ENTE PREVIDENZIALE PARTE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - DEDUZIONE DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS O DELL'ENTE PREVIDENZIALE PARTE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
La controversia, con la quale il lavoratore, deducendo la illegittimità del licenziamento in quanto discendente da motivi di ordine politico, religioso o sindacale, chieda la ricostruzione della posizione assicurativa, secondo la previsione degli artt. 1 e 5 della legge 15 febbraio 1974 n. 36, dopo aver visto respingere l'istanza in Sede amministrativa da parte dell'apposito comitato ministeriale e poi dal ministro del lavoro, deve essere promossa nei confronti non di detto ministro, ma dell'INPS, o dell'altro ente presso il quale deve avvenire detta ricostruzione, atteso che la controversia medesima investe una prestazione previdenziale, e quindi coinvolge le parti del relativo rapporto, mentre non introduce un'impugnazione giurisdizionale del provvedimento che ha definito in senso sfavorevole quella fase amministrativa - provvedimento emesso dallo speciale comitato con Sede presso il ministero del lavoro (in prima istanza) e dal ministro stesso (in Sede di ricorso) -, atteso che l'esito del procedimento amministrativo costituisce una mera condizione di procedibilità del giudizio previdenziale nel quale la statuizione del giudice non è diretta a stabilire la legittimità o meno del provvedimento amministrativo, ma ad accertare la sussistenza di un diritto soggettivo fatto valere in giudizio. (Conf 3129/88, mass n 458622; (Conf 8664/87, mass n 456123; (Conf 500/86, mass n 444096).*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)