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Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 13/02/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224868 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Trasporto di rifiuti senza autorizzazione - Reato - Sussistenza- Necessità, ai fini della configurabilità del reato, dello scarico - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224868-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.L.G. n. 22 del 1997 è sanzionato penalmente il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e, pertanto, ai fini della punibilità del fatto, non è richiesto lo scarico degli stessi in qualche luogo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)