Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 13/02/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224868 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Trasporto di rifiuti senza autorizzazione - Reato - Sussistenza- Necessità, ai fini della configurabilità del reato, dello scarico - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.L.G. n. 22 del 1997 è sanzionato penalmente il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e, pertanto, ai fini della punibilità del fatto, non è richiesto lo scarico degli stessi in qualche luogo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)