Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 18/03/1999 Ud. (dep. 17/05/1999) Rv. 213742 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Disciplina di cui al D.P.R. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai sensi dell' art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il fatto di chi effettua il trasporto o lo smaltimento di rifiuti, propri o di terzi, senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, costituisce tuttora reato. Si è, infatti, realizzata una successione di leggi penali nel tempo che regolano lo stesso fatto, con il comportamento di chi contravveniva all'art. 25 del D.P.R. 915 del 1982.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)