Sez. U, Sentenza n. 301 del 16/01/1987 (Rv. 450055 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DECISIONI DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA S.C. - APPLICABILITÀ DEL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DECISIONI DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA S.C. - APPLICABILITÀ DEL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, avverso le pronunce del tribunale superiore delle acque pubbliche, è soggetto, ai sensi dell'art. 202 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici), al termine di quarantacinque giorni, dato che la citata norma riduce alla metà il termine di novanta giorni fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, tramite un rinvio di tipo recettizio, insensibile alla successiva entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile. Tale principio manifestamente non pone la norma medesima in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che la minore entità del suddetto termine, rispetto a quello previsto in via ordinaria per il ricorso per Cassazione, trova giustificazione nella peculiarità della materia devoluta alla cognizione del tribunale superiore e nelle esigenze di maggiore celerità ad essa connesse, e, peraltro, non implica alcuna menomazione del diritto di difesa, stante la congruità dello "spatium temporis" assegnato per il suo Esercizio. (V 387/79, mass n 396484; (V 4362/76, mass n 383069; (V 576/76, mass n 379223).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 518, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)