Sez. 4 - , Sentenza n. 4644 del 11/12/2018 Ud. (dep. 30/01/2019) Rv. 275707 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Committente - Mera previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere - Obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza - Sussistenza - Verifica successiva della presenza di più imprese - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all'art. 90, d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)