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Sez. 4, Sentenza n. 31296 del 18/04/2013 Ud. (dep. 22/07/2013) Rv. 256427 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Committente - Posizione di garanzia per omessa nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256427-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)