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Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 26/02/1979 (Rv. 397502 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397502-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere discrezionale conferito dall'art 1226 cod civ al giudice per la liquidazione equitativa del danno puo essere esercitato ogni qualvolta sussiste, in termini relativi, la rilevante difficolta di potere fornire la prova completa e specifica del danno. L'Esercizio di tale potere e insindacabile in Sede di legittimita ove il giudice, valutata la particolarita del caso e la svolta attivita probatoria, ha dato ragione con congrua motivazione della difficolta di potere valutare analiticamente l'esatto ammontare del danno. (Conf 3210/77, mass n 386720; (Conf 2984/77, mass n 386534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)