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Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 18/07/1977 (Rv. 386720 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386720-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*

Il potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art 1226 cod civ di liquidare equitativamente il danno puo essere esercitato ogni qualvolta sussista una impossibilita relativa o una somma difficolta di una prova completa e specifica, da valutarsi con riguardo alle particolarita del caso ed all'attivita probatoria svolta. (Conf 2687/73, mass n 366185).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)