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Sez. 5, Sentenza n. 2114 del 30/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207001 - 01

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE | Smarrimento di assegni - Falsa denunzia - Ricevuta a verbale della P.G. - Reato di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato - Sussistenza - Uso dell'atto pubblico falso - Elemento costitutivo del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207001-01

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE

In materia di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, deve affermarsi che il verbale di denuncia di smarrimento di assegni attesta sino a querela di falso che essa è stata ricevuta dall'ufficiale di P.G. che lo redige, e attesta altresì la non disponibilità dei titoli da parte del dichiarante, a far data da un certo momento storico. Pertanto, se la denunzia è falsa il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integra comunque il reato di cui all'art. 483/1 cod. pen., né rileva l'uso dell'atto pubblico falso, poiché esso non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)