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Sez. 5, Sentenza n. 959 del 04/12/1995 Ud. (dep. 30/01/1996) Rv. 203877 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere | Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - Atto previsto dalla legge - Necessità - Esclusione - Destinazione probatoria della falsa attestazione - Sufficienza - Accertamento - Necessità - Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario - Delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie: intento del denunciante di impedire il pagamento del titolo - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203877-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere

In tema di falso ideologico del privato in atto pubblico, non è necessario che l'atto di cui si ipotizza la falsità sia previsto da una specifica disposizione di legge, ma è sufficiente che esso sia destinato a provare la verità, e cioè che la falsa attestazione abbia una qualche efficacia probatoria, da accertare di volta in volta. Integra, pertanto, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa denuncia, fatta ai carabinieri, di smarrimento di un assegno bancario. (Fattispecie nella quale la sussistenza del reato è stata ritenuta, osservando che la denuncia aveva lo scopo di togliere efficacia al titolo, quando ne fosse stato richiesto il pagamento presso il trattario). (Conf. sez. V, 23 novembre 1995, n. 882, Scansa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)