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Sez. 3, Sentenza n. 4518 del 23/08/1985 (Rv. 441984 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - REGIME ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 990 DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976 N. 857, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1977 N. 39 - TERZO TRASPORTATO DA VEICOLO A MOTORE - ESERCIZIO IN VIA SURROGATORIA CONTRO L'ASSICURATORE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI SOMME ECCEDENTI IL MASSIMALE DI POLIZZA - DECORRENZA - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441984-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - REGIME ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 990 DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976 N. 857, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1977 N. 39 - TERZO TRASPORTATO DA VEICOLO A MOTORE - ESERCIZIO IN VIA SURROGATORIA CONTRO L'ASSICURATORE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI SOMME ECCEDENTI IL MASSIMALE DI POLIZZA - DECORRENZA - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*

Qualora il terzo trasportato da veicolo a motore, in quanto privo di Azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione del veicolo (nella specie, trattandosi di sinistro anteriore alle modifiche apportate all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), faccia valere contro quell'assicuratore, in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., i diritti spettanti all'assicurato- danneggiante, deve escludersi che l'assicuratore medesimo possa essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza, sotto il profilo del colposo ritardo nell'adempimento, se non a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell'assicurato, nonché quantificato il suo Obbligo risarcitorio, atteso che solo in tale momento si verifica la liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato verso l'assicuratore, e quindi della pretesa esercitata in via surrogatoria dal trasportato-danneggiato. (V 1440/80, mass n 404991; (V 17/78, mass n 389298).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)