Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 16/11/1989 (Rv. 464240 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - REGIME ANTERIORE ALLE MODIFICHE DALLA LEGGE N. 39 DEL 1977 - ESERCIZIO IN VIA SURROGATORIA CONTRO L'ASSICURATORE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI SOMME OLTRE IL MASSIMALE DI POLIZZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - REGIME ANTERIORE ALLE MODIFICHE DALLA LEGGE N. 39 DEL 1977 - ESERCIZIO IN VIA SURROGATORIA CONTRO L'ASSICURATORE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI SOMME OLTRE IL MASSIMALE DI POLIZZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso in cui il danneggiato in incidente stradale, privo di Azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante (nella specie, trattandosi di sinistro subito dal "trasporto", prima delle innovazioni introdotte dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), agisca contro detto danneggiante, e questi chiami in garanzia l'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo, per gli interessi e la rivalutazione monetaria che vengano liquidati a carico del proprio assicurato, non può andare oltre il limite fissato dalla polizza (cosiddetto massimale), salvo che si deduca e dimostri la riconducibilità del ritardato soddisfacimento del danneggiato ad un comportamento doloso o colposo dell'assicuratore medesimo (come nell'ipotesi di "mala gestio" della lite). (V 1193/89, mass n 462078; (V 4518/85, mass n 441984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)