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Sez. L, Sentenza n. 3915 del 12/06/1986 (Rv. 446752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - MANIFESTAZIONE DELLO STATO INVALIDANTE DURANTE LA CAUSA - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - MANIFESTAZIONE DELLO STATO INVALIDANTE DURANTE LA CAUSA - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (che ha modificato l'art. 18 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, modificativo a sua volta dell'art. 62 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), nel prevedere la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto, comporta per il giudice l'Obbligo di accertare tale momento perfezionativo, il quale deve coincidere con quello in cui si è concretamente determinata la riduzione della capacità di guadagno nel limite pensionabile, per la riscontrata persistenza d'infermità da valutare anche con riferimento ai fattori soggettivi (quali l'età, il sesso, le attitudini) ed oggettivi (di natura ambientale ed economico-sociale). Allorché lo stato invalidante si manifesti durante la causa, con l'aggravarsi di precedenti malattie o anche con il sopraggiungere di altre, il giudice del merito, dovendo stabilire se la riduzione della capacità di guadagno nel limite pensionabile sussistesse al tempo della fase amministrativa, ed, in caso contrario, indicare con la massima precisione possibile una determinata data successiva, deve provvedere ad un'accurata indagine circa il momento d'insorgenza l'entità e l'effettiva evoluzione dell'infermità o delle singole affezioni che costituiscono il complesso invalidante, ed a tale fine esaminare e coordinare gli elementi acquisiti mediante le relazioni peritali, le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda di pensione ed i dati emergenti dalle visite mediche disposte dall'i.N.P.S. nel procedimento amministrativo. (Conf 3924/82, mass n 421870; (Conf 967/77, mass n 384587).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 18 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)