Sez. L, Sentenza n. 3924 del 29/06/1982 (Rv. 421870 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO IN EPOCA ANTERIORE A QUELLA DEL GIUDIZIO IN CORSO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO IN EPOCA ANTERIORE A QUELLA DEL GIUDIZIO IN CORSO - CONDIZIONI.*
Poiché la decorrenza della pensione di Invalidità è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto, ciò comporta l'Obbligo del giudice di accertare con la massima precisione possibile tale momento perfezionativo, il quale coincide con quello in cui si è concretamente determinata la riduzione della capacità di guadagno nel limite pensionabile. E tale riduzione si verifica, in presenza di infermità che incidono in modo apprezzabile sulla capacità di lavoro dell'assicurato, con riferimento non soltanto al grado della riduzione stessa, ma anche all'influenza che gli altri fattori, sia soggettivi (quali l'età, il sesso, le attitudini etc.) sia oggettivi (di natura ambientale ed economico-sociale) possono esercitare sulla reale possibilità che l'assicurato infermo utilizzi, in modo proficuo, non usurante e continuativo, le sue residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto, qualora, in corso di giudizio, rimanga accertato uno stato invalidante, per poter escludere che la riduzione della capacità di guadagno nel limite pensionabile sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa o ad altra data anteriore in grado o fase diversi dal giudizio medesimo, il giudice di merito deve compiere una accurata indagine circa l'epoca d'insorgenza, la entità e l'andamento di ciascuna delle affezioni, costituenti il complesso invalidante, ed a tal fine deve esaminare e coordinare, con gli elementi acquisiti in causa, mediante le relazioni peritali, le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda di pensione, gli elementi emergenti dalle visite disposte dall'INPS durante il procedimento amministrativo ed eventuali altre risultanze medico-legali acquisite al processo. (V 2260/80, mass n 405932; (V 2177/80, mass n 405843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)