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Sez. 2, Sentenza n. 43924 del 28/10/2009 Cc. (dep. 17/11/2009) Rv. 245590 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Valore probatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245590-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

Lo stato di latitanza, in uno ad altri elementi, può assumere valore probatorio nella formazione del convincimento del giudice, quale comportamento "post delictum", a condizione che il soggetto si sia dato alla fuga prima che gli venisse mossa alcuna accusa, perché il darsi alla fuga successivamente all'emissione di un provvedimento restrittivo non può avere alcun valore probatorio, dato che anche un innocente può essere indotto a sottrarsi alla custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)