Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 27/04/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201337 - 01
Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Latitanza - Valore probatorio - Condizioni.
Prove - Disposizioni generali - Valutazione
La latitanza di per sè non può costituire prova o indizio a carico dell'imputato, ma in unione ad altri elementi può essere tenuta presente quale comportamento "post delictum", nella formazione del convincimento del giudice, dovendosi però distinguere il caso di chi si dia alla fuga prima che contro di lui sia stata mossa alcuna accusa, nel quale la irreperibilità e la successiva latitanza acquista un valore sintomatico, dal caso di chi si dia alla fuga sapendo che contro di lui è stato emesso un provvedimento restrittivo, nel quale alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio, ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carcerazione preventiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)