Sez. 1, Sentenza n. 20618 del 19/01/2015 Cc. (dep. 19/05/2015) Rv. 263603 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Gravi indizi di colpevolezza - Latitanza - Efficacia dimostrativa - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, non costituisce indizio di colpevolezza lo stato di latitanza intervenuto successivamente all'emissione del provvedimento restrittivo e nella consapevolezza, da parte dell'indagato, dell'adozione di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa sulla base di testimonianza "de relato", in relazione alla quale, tra l'altro, era stato considerato elemento di riscontro lo stato di latitanza dell'indagato successivo all'emissione del provvedimento di cattura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)