Sez. L, Sentenza n. 6300 del 23/11/1988 (Rv. 460639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEL CASO DI COLPA GRAVE DELLA LAVORATRICE - CONDIZIONI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEL CASO DI COLPA GRAVE DELLA LAVORATRICE - CONDIZIONI - CRITERI.*
Con riguardo alla disposizione dell'art. 2, terzo comma, lett. A), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), che stabilisce l'inapplicabilità del divieto di licenziamento, sancito dal primo comma dello stesso articolo, nel caso di colpa grave (della lavoratrice) costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, occorre tener conto del comportamento complessivo della lavoratrice in relazione alle sue particolari condizioni fisiopsichiche legate allo stato di gestazione o di maternità, le quali peraltro assumono rilievo, ai fini dell'esclusione della gravità di tale comportamento, solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)