Sez. L, Sentenza n. 12786 del 09/07/2004 (Rv. 574435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa - Onere di rispettare i tempi e i modi previsti dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 - Sussistenza - Estensione alle ipotesi di contestazione della sussistenza della giusta causa, con deduzione di violazione delle norme sulla maternità - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
Qualora il datore di lavoro intimi licenziamento per giusta causa, il lavoratore che intenda contestare la legittimità del licenziamento ha l'onere di effettuare la contestazione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, ed entro il termine di decadenza di sessanta giorni ivi previsto, anche se - come nella specie - assuma che sia stata violata nei suoi confronti la normativa che tutela la maternità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva l'impugnativa di licenziamento proposta da una lavoratrice oltre sei mesi dopo il licenziamento, intimatole quando che era decorso oltre un anno dalla nascita del figlio, per assenza ingiustificata dal servizio, avendo la lavoratrice assunto che l'assenza ingiustificata era dovuta al fatto che, durante il periodo tutelato dalla legge sulla maternità, era stato illegittimamente disposto il suo trasferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)