Sez. 5, Sentenza n. 16473 del 18/06/2008 (Rv. 603601 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Debiti tributari - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Mancata iscrizione dei debiti tributari nei registri contabili obbligatori - Opponibilità al fisco da parte dell'acquirente dell'azienda - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In caso di cessione di azienda, l'art. 2650, secondo comma, cod. civ. - che prevede che dei debiti dell'azienda risponda anche l'acquirente, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori - non trova applicazione con riferimento ai debiti tributari, atteso che, data la loro particolare natura, i medesimi non sono equiparabili a quelli di diritto comune. Ne discende che l'acquirente dell'azienda non può sottrarsi alla responsabilità per i debiti inerenti all'azienda ceduta, deducendo che i medesimi non siano stati iscritti nei registri contabili obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)