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Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006 (Rv. 593683 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Conferimento di azienda in società - Effetto traslativo - Conseguenze nei confronti del cedente - Acquisto della posizione di socio - Responsabilità per i debiti dell'azienda - Sussistenza - Limiti - Corresponsabilità del cessionario - Presupposti - Fattispecie in tema d'impugnazione di avviso di accertamento per debito tributario anteriore al conferimento.
Stato
decisa il 2006-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593683-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'art. 2558 e ss. cod. civ., consistente nella cessione dell'azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, ed è pertanto legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma cod. civ. Inoltre, l'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (applicabile nella specie "ratione temporis") afferma incondizionatamente la responsabilità dell'autore della violazione di norma tributaria per tributo, tassa e soprattassa, mentre condiziona la corresponsabilità in solido del successore in un'azienda commerciare o industriale, per i tributi relativi alla medesima, alla presunzione legale di frode nel trasferimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in materia di IVA, aveva accolto il ricorso proposto dal socio conferente, senza tener conto della responsabilità di quest'ultimo per il debito tributario, anteriore al conferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2464, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)