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Sez. L, Sentenza n. 13010 del 05/09/2003 (Rv. 566596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione in mancanza di soccombenza anche parziale - Interesse ad impugnare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Qualora il ricorso per cassazione sia proposto al solo scopo di modificare la motivazione - fermo restando il dispositivo - della sentenza impugnata, esso deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di Cassazione, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)