Sez. 1, Sentenza n. 382 del 15/01/2002 (Rv. 552791 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consultazioni per l'elezione del consiglio regionale - Rimozione della causa di ineleggibilità "ex" art. 2 legge n. 154 del 1981 - Tempestività - Condizioni - Presentazione delle dimissioni ed astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito - Insufficienza - Decorso del termine di cinque giorni previsto per la formazione del silenzio - assenso - Necessità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di consultazioni per l'elezione del consiglio regionale, ai fini della tempestiva rimozione (non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature) della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente la presentazione delle dimissioni, ancorché seguita dall'astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito, ma è necessario, ove l'amministrazione non provveda ad accettare espressamente dette dimissioni, che sia trascorso il termine previsto dal quinto comma del citato art. 2, in base al quale la domanda di dimissioni, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda, il quale ultimo, a sua volta, coincide con il giorno in cui essa viene a conoscenza del suo destinatario.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)