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Sez. 3, Sentenza n. 33259 del 11/06/2004 Cc. (dep. 03/08/2004) Rv. 229009 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Pendenza della procedura di condono edilizio - Sequestro preventivo del manufatto - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229009-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sospensione del procedimento penale a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio, regolato dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, non determina la impossibilità per il giudice di disporre la misura cautelare del sequestro preventivo, atteso che può permanere la necessità di impedire la prosecuzione del comportamento illecito in relazione ad una fattispecie della quale va altresì ancora verificata la esistenza dei requisiti che producono l'estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)