Sez. 2, Sentenza n. 662 del 09/03/1966 (Rv. 321315 - 01)
DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA)-DONAZIONE DI DENARO PER L'ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE E ACCOLLO DI MUTUO DA PARTE DEL DONATARIO - CONSEGUENZE.*
DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA)-DONAZIONE DI DENARO PER L'ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE E ACCOLLO DI MUTUO DA PARTE DEL DONATARIO - CONSEGUENZE.*
Nelle donazioni fra coniugi, quando il donante fornisce il denaro per l'acquisto concordato e preordinato di un immobile da intestarsi a nome dell'altro coniuge, deve intendersi che l'acquisto sia avvenuto in favore del coniuge che ha erogato il denaro, al quale, a seguito della dichiarazione di nullita della donazione, va consegnato l'immobile.Peraltro, se l'acquisto venga fatto nelle cennate condizioni, ma con denaro fornito solo in parte dal donante, sussiste una donazione nella sola quota ideale dell'immobile, corrispondente alla somma erogata dal donante, cui, a seguito della dichiarazione di nullita, spetta, per tale quota, la comproprieta dell'immobile. Pertanto, ove il donatario, all'atto dell'intestazione a se stesso dell'immobile acquistato con danaro dell'altro coniuge, si sia accollato un mutuo gravante sullo stesso immobile, occorre accertare, in base alle particolari circostanze del caso concreto, se la donazione aveva ad oggetto l'intero bene, con accollo, pero, al donatario dell'Onere del mutuo, ovvero, se era limitata ad una quota dell'immobile, corrispondente al contante fornito. Nel primo caso devesi ordinare la restituzione al donante dell'intero immobile, accollandogli, peraltro, tutti gli oneri presenti e futuri relativi al mutuo e dichiarando tenuto a rifondere al donatario quelli sopportati per il passato. Nel secondo caso, invece, occorre determinare l'entita della quota dell'immobile oggetto della donazione contra legem e spettante al donante a seguito della nullita di tale negozio. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)