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Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 14/05/1973 (Rv. 363987 - 01)

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DONAZIONE DI DENARO AL CONIUGE PER L'ACQUISTO DI UN DETERMINATO BENE - NATURA - NULLITA - OBBLIGHI DEL DONATARIO - RESTITUZIONE DEL BENE ACQUISTATO CON IL DENARO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363987-01

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DONAZIONE DI DENARO AL CONIUGE PER L'ACQUISTO DI UN DETERMINATO BENE - NATURA - NULLITA - OBBLIGHI DEL DONATARIO - RESTITUZIONE DEL BENE ACQUISTATO CON IL DENARO - NECESSITA.*

Nel caso di donazione di somme di denaro tra coniugi, qualora l'elargizione abbia lo scopo, preciso e specifico, di fare acquistare al coniuge beneficiato un bene - a differenza dell'ipotesi in cui la liberalita sia fatta senza alcuna particolare destinazione, laddove si rimane nell'ambito di una vera e propria donazione di danaro - si ha un procedimento indiretto in cui la donazione del danaro e strumentalmente preordinata a fare acquistare il bene al donatario; con la conseguenza che la nullita della liberalita comporta per il donatario, non gia l' Obbligo di restituire la somma a suo tempo elargita dal donante (come nel caso di donazione di somma di denaro), bensi l'Obbligo di restituire al donante lo stesso bene che fu da lui acquistato, dovendo agli effetti del divieto sancito dal citato articolo 781 cod civ ritenersi compreso nella donazione anche il suo previsto sviluppo. (V 3346/71, mass n 354855; 1697/66, mass n 323323; (V 662/66, mass n 321315; 1960/65; 1119/64; 3212/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)