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Sez. U, Ordinanza n. 1244 del 23/01/2004 (Rv. 569644 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | A mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961 - Legalizzazione da parte di autorità consolare italiana - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569644-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

Con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana (di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oggi sostituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa), non è richiesto ove la procura medesima sia stata conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione, nel senso che oggi è sufficiente la formalità della "apostille".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 15, DPR 28/12/2000 num. 445 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)