Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 30/10/1969 (Rv. 343797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - FUNZIONE - ALTERNANZA DI UN GIORNO DI RIPOSO DOPO CINQUE GIORNATE LAVORATIVE - DIFFERIMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DOVUTA PER I GIORNI FESTIVI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - FUNZIONE - ALTERNANZA DI UN GIORNO DI RIPOSO DOPO CINQUE GIORNATE LAVORATIVE - DIFFERIMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DOVUTA PER I GIORNI FESTIVI - SUSSISTENZA.*
Il riposo settimanale tende ad assicurare un preciso e periodico rapporto di alternanza tra riposo e lavoro, onde evitare il sacrificio di un lavoro prolungato ed il danno che ne potrebbe derivare al lavoratore dall'accumularsi oltre misura della fatica. Pertanto, se nei turni di servizio e fissato un giorno di riposo dopo cinque giornate lavorative, il differimento del giorno di riposo da diritto alla percezione da parte del lavoratore alla maggiorazione sulla paga oraria dovuta per i giorni festivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 1, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)