Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 02/10/1972 (Rv. 360518 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - SCADENZA DEL GIORNO DI RIPOSO IN GIORNO FERIALE - MAGGIORAZIONE SULLA PAGA ORARIA DOVUTA PER I GIORNI FESTIVI - SPETTANZA - ESPRESSA CONFIGURAZIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DOMENICA COME GIORNO LAVORATIVO E DEL GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE COME GIORNO FESTIVO - MAGGIORAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - SCADENZA DEL GIORNO DI RIPOSO IN GIORNO FERIALE - MAGGIORAZIONE SULLA PAGA ORARIA DOVUTA PER I GIORNI FESTIVI - SPETTANZA - ESPRESSA CONFIGURAZIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DOMENICA COME GIORNO LAVORATIVO E DEL GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE COME GIORNO FESTIVO - MAGGIORAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Se nei turni di servizio e stabilito un giorno di riposo che fa seguito al periodo di normale e continuativa durata della settimana, ossia che venga a cadere in giorno feriale ed oltre e non entro il settimo giorno, il differimento del giorno di riposo da diritto alla percezione, da parte del lavoratore, della maggiorazione sulla paga oraria dovuta per i giorni festivi. Tale maggiorazione non spetta, invece, se nel contratto collettivo di lavoro sia espressamente stabilito che la domenica e da considerarsi giorno lavorativo e che deve considerarsi festivo il giorno infrasettimanale fissato per il riposo compensativo. (V 3600'69, mass n 343797; 1025'67, mass n 327342).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 26, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)