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Sez. L, Sentenza n. 1888 del 15/05/1975 (Rv. 375562 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI - LAVORO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE - MISURA.*
Stato
decisa il 1975-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375562-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI - LAVORO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE - MISURA.*

Poiche l'orario normale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, oltre il quale il lavoro prestato dev'essere considerato come straordinario ai sensi dell'art 2108 cod civ, e quello contenuto nei limiti delle otto ore giornaliere e delle quarantotto ore settimanali (art 1 RDL 15 marzo 1923 n 692), e poiche, a norma degli artt 10 cpv e 11 lettera a) CCNL 30 dicembre 1966 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di nettezza urbana, essendo ammesso il lavoro domenicale, il giorno di riposo compensativo, seguente i sei giorni di lavoro, e considerato come festivo, si deve ritenere come lavoro straordinario e festivo quello svolto dagli addetti alla nettezza urbana nel settimo giorno consecutivo, il cui compenso e stabilito nell'art 8, quinto comma, n 3 CCNL citato (maggiorazione del sessantacinque per cento). (V 2818/72, mass n 360518; 3600/69, mass n 343797; (V 1162/69, mass n 339738; 2040/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 30/12/1966 num. 8, Contr. Coll. 30/12/1966 num. 10, Contr. Coll. 30/12/1966 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)